Vettenuvole

Reali fantasie di nuvole, montagne e altre amenità

Disegno di legge per attività alpinistiche

Sono attività pericolose, ragazzi! Occorre prevenirle, con una dura repressione. In nome della Sicurezza e della Tutela dei cittadini. Mi permetto pertanto di pubblicare una bozza di articoli del prossimo disegno di legge, una soffiata da una task force delle unioni consumatori.

Si tratta di un primo importante passo per avere finalmente una regolamentazione in ogni attività del cittadino durante la sua folle vita per monti.

Ecco dunque alcuni dei nuovi articoli.

  • In montagna è obbligatorio l’uso del casco prima ancora di quello della testa. Sui rilievi ricchi di uranio (Val di Susa e assimilati) è necessario un casco integrale di cemento armato spesso tre metri.
  • Ogni camminatore che trovi amianto sul proprio percorso deve considerarsi in stato di quarantena e presentarsi alle autorità competenti.
  • A scopo preventivo, pala, sonda e congegni elettronici utili all’individuazione devono esser indossati durante ogni attività dell’alpinista, anche su terreno privo di neve e nella vita quotidiana, al lavoro e durante il sonno. Ai trasgressori è prevista una sanzione e la decurtazione di 5 bollini dalla tessera CAI.
  • Fatte salve le operazioni autorizzate e/o di soccorso, è vietato percorrere le montagne di notte. Ogni attività va pianificata solo dopo l’alba, comprese le ascensioni alle vie glaciali.
  • Causa inquinamento acustico è vietato alle cordate l’uso della voce. Viene concesso l’utilizzo delle corde, purché non siano vocali.
  • È obbligatorio in montagna l’utilizzo di scarponi certificati e pantaloni alla zuava. I trasgressori saranno puniti con camice a scacchi.
  • Viene fatto assoluto divieto dell’utilizzo d’acqua di fonte, se non sgorga in ottemperanza alle norme di legge.
  • L’utilizzo di motoslitte, quad ed altri mezzi motorizzati verrà regolamentato con un futuro provvedimento.
  • Sui sentieri è vietato sostare ove la segnaletica lo proibisce. Dare la precedenza a monte. E al monte. È facoltà delle Forze dell’Ordine preposte al controllo reprimere nella violenza ogni violazione o contenzioso.
  • In montagna Velocità è Sicurezza. Sicurezza è ordine, disciplina, legge. Ogni guida alpina, alpinista, margaro o semplice frequentatore dei monti è pertanto tenuto ad esser laureato almeno in giurisprudenza.
  • Non superare i limiti di velocità. Attenersi ai tempi di salita indicati sulle guide certificate. Le violazioni sono perseguibili a norma di legge.
  • Accertarsi, prima di intraprendere l’ascensione, sull’ora limite entro cui poter giungere in vetta. Sanzioni da 50 a 250euro,  500euro per i picchi più acuminati.
  • Le vette sopra i 3000m sono scalabili solo se si dispone del permesso relativo, da richiedere entro l’anno precedente all’ascensione presso le autorità locali. Le richieste vanno corredate con marca da bollo il cui importo in euro è pari alla quota in metri della vetta. Non vengono accettate richieste relative a rilievi sotto il livello del mare.
  • Divieto assoluto di farsi male in montagna. Ai contravventori viene proibita in modo definitivo la frequentazione delle montagne, con l’obbligo di presentarsi in questura durante il proprio tempo libero.
  • È vietato appendere oggetti o persone alle corde se previsto da specifiche ordinanze locali.
  • Viene consentita l’attività scialpinistica solo in caso di neve scarsa o assente.

Anche le montagne dovranno adeguarsi al Legislatore. Ecco alcune nuove normative.

  • Tutte le vette che lasciano cadere frane o slavine al di fuori dei periodi consentiti sono passibili di sanzioni da 2000 a 5000 euro (10000 se la quota supera i 4000m). Nei casi più gravi è previsto lo spianamento immediato del rilievo. Il provvedimento deve esser reso effettivo dalle amministrazioni locali, che devono adoperarsi per reperire le risorse necessarie.
  • Disposizione transitoria – le pareti troppo acuminate o strapiombanti hanno tempo mesi sei (6) per mettersi in regola. Le Forze dell’Ordine sono tenute a verificare l’ottemperanza della disposizione.
  • Si prevede un tetto massimo di 60 giorni l’anno di maltempo. Alluvioni e smottamenti sono possibili solo in casi straordinari e comunque solo se consentiti da una specifica autorizzazione.

5 thoughts on “Disegno di legge per attività alpinistiche

  1. Eh beh, il disegno di legge mi pare largamente incompleto: manca il diametro delle corde e la loro lunghezza, colore e temperatura di utilizzo, e visto il loro utilizzo non per umani ed assimilati, esse dovranno essere riposte in luogo ombrato ed asciutto in attesa di maturazione; il numero di scarpa permessa e grip-suola a seconda dell’itinerario per evitare consumo eccessivo dei sentieri; intimo traspirante e differenziato tra invernale ed estivo. Il mutandone di lana sarà reso obbligatorio da Novembre a Marzo avanzato (lavaggio a fine stagione, deroga CAI ogni 3 anni) multa per inadempienza 5000€, la prova “naso” sarà effettuata dai vigili delle località alpine.
    Occhiali non specchiati per evitare riflessi che disturbino la flora e la fauna.
    La scalata sarà consentita solo in caso di tzunami e/o tifone in pieno sviluppo per evitare la consunzione della roccia.
    E’ fatto divieto di usare chiodi, tasselli, cacciaviti, magnesite, nastro telato, cervello e buon senso.

  2. ROTFL 😀 😀 😀
    Sono tutti nuovi spunti per il disegno di legge! La fauna anche va assolutamente perseguita. Multe ai cinghiali che attraversano la strada al di fuori delle delle strisce, e carcere (anzi, gabbia!) per gli animali che tengono un comportamento inappropriato.

Commenti

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